CIRCOLARE 5/2024
WEBINAIR il 22 MAGGIO alle 18
Webinair.Sul tema di Stage, Tirocinii, apprendistato INCONTRO DI FORMAZIONE IL 22 maggio 2024 alle 18.Oltre noi sarà relatore il Sig. Lorenzo Sanvito di Progetto Europa. Invieremo link.Ricordiamo inoltre il webinair del 22 Aprile, questo martedì, alle 18 e rialleghiamo link. Il tema saranno tutte le agevolazioni in materia di assunzione.
Webinar Studio Faro e Progetto Europa
Lunedì, 22 aprile · 18:00 – 19:30
Fuso orario: Europe/Rome
Link alla videochiamata: https://meet.google.com/ppb-hukb-hnc
Chiusura studio il 26/04/2024
In occasione del Ponte del 25 Aprilelo Studio chiude al pubblico il venerdì 26/04/2024 rimanendo comunque aperto in remoto via mail per le emergenze.
Il 26/04/2024 lo Studio non risponderà ai telefoni fissi, ma è attivo in remoto per assunzioni, cessazioni, trasformazioni distacchi, pratiche concordate, infortuni e/o le emergenze o telefonando al 3481527427 o mandando una mail a faro.paghe@gmail.com.
La mail sarà gestita nel più breve tempo possibile.
Dal 29 Aprile riprenderà l’attività ordinaria in sede dello Studio.
Per chi ha problemi chiamate il 3481527427 e troveremo una soluzione.
RINNOVI CONTRATTUALI / ELEMENTI DI GARANZIA RETRIBUTIVA /UNA TANTUM
SEGNALIAMO TRA GLI ALTRI I SEGUENTI RINNOVI DI CCNL
COMMERCIO – TERZIARIO (MINIMI – UNA TANTUM)
EDITORIA (EGR)
ENTI CULTURALI RICREATIVI (EGR)
LEGNO E ARREDAMENTO (UNA TANTUM)
METALMECCANICA ARTIGIANATO (AFAC)
PULIZIA ARTIGIANATO (EDR)
SERVIZI FIDUCIARI (MINIMI – UNA TANTUM)
TELECOMUNICAZIONI (EGR)
TRASPORTO (ICE)
Ricezione 730/4 per chi aveva un altro Consulente richiesta Protocollo 730/4 dell’anno scorso e e 770 dell’anno scorso ATTENZIONE SE SERVE VI CONTATTEREMO NOI.
Per le aziende che in passato avevano un alto Consulente è necessario, per poter ricevere in automatico i 730/4 di quest’anno, che comunichiamo all’agenzia delle Entratea breve 1)protocollo invio telematico 770/2023 redditi 2022 (se l’abbiamo fatto noi ce l’abbiamo già,non comunicatecelo, altrimenti è in cassetto fiscale) eProtocollo invio telematico 730/4 dell’anno scorso (il percorso è cassetto fiscale / comunicazioni / 730/4). ATTENZIONE vi contatteremo noi se ci necessitano questi dati.
Rapporto biennale sulla situazione del personale (parità di genere): termine di invio prorogato al 15 luglio 2024
La scadenza del 30 aprile 2024 per la trasmissione del rapporto sulla situazione del personale maschile femminile per il biennio 2022-2023 è stata prorogata al 15 luglio 2024. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali lo ha reso noto il 10 aprile scorso. La proroga riguarda in particolar modo le aziende pubbliche e private che occupano più di 50 dipendenti. Infatti, il Codice delle pari opportunità (Decreto Legislativo n. 198/2006), così come modificato dalla Legge 5 novembre 2021, n. 162, prevede per le aziende che occupano oltre 50 dipendenti alla data del 31 dicembre del secondo anno del biennio preso a riferimento, l’obbligo di redigere un rapporto sulla situazione occupazionale maschile e femminile relativa al biennio precedente.
Per le aziende con organici inferiori ai 50 dipendenti, invece, la redazione del rapporto avviene su base volontaria.Il rapporto sulla situazione del personale dev’essere compilato con le seguenti informazioni:
Il modello telematico per il biennio 2022-2023 sarà reso disponibile per la compilazione sul portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al seguente link https://servizi.lavoro.gov.it, a partire dal 3 giugno 2024. La proroga del termine di invio al 15 luglio è, infatti, dovuta alla revisione dell’applicativo informatico al fine di semplificare la presentazione del rapporto, anche grazie a nuove funzionalità di precompilazione e di recupero delle informazioni pregresse. L’accesso all’applicativo deve avvenire esclusivamente tramite SPID o la Carta di Identità Elettronica (CIE) del legale rappresentante dell’azienda o di altro soggetto abilitato.
INPS
Lavoratori dello spettacolo, indennità di discontinuità e regime contributivo
L’INPS, con la circolare n. 56 del 8 aprile 2024 ha fornito un riepilogo del regime contributivo introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 con il D.Lgs. n. 175/2023, recante il riordino degli ammortizzatori sociali in favore dei lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo. Contestualmenteè stata introdotta la nuova indennità di discontinuità IDIS che vale anche per gli intermittenti (senza indennità di disponibilità) e alcuni lavoratori autonomi occasionali.
La circolare fornisce chiarimenti in merito agli effetti sugli obblighi contributivi in conseguenza della cessazione dell’obbligo di versamento del contributo di finanziamento per l’indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS).
L’INPS, con il messaggio n. 1414 del 9 aprile 2024, ha reso noto i limiti di reddito utili alla percezione della Naspi in caso di svolgimento di attività lavorativa in corso di fruizione, rispettivamente, delle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL.Il cumulo della Naspi con i redditi derivanti da attività lavorativa subordinata, parasubordinata e autonoma, è ammessa a patto che tali attività non generino un reddito da lavoro superiore a quello minimo escluso da imposizione fiscale. Il lavoratore è in ogni caso obbligato a comunicare all’INPS il reddito annuo presunto ai fini della riduzione delle stesse. Alla luce delle novità introdotte in materia di no tax area l’INPS riepiloga i limiti reddituali riferiti agli anni 2023 e 2024 ai fini della compatibilità con le prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL. In particolare: – il limite di reddito annuo da lavoro dipendente o /parasubordinato è pari a 8.173,91 euro per l’anno 2023(invariato rispetto al 2022); –il limite di reddito annuo da lavoro autonomo è pari a 5.500 euro per gli anni 2023 e 2024(invariato rispetto al 2022); –il limite di reddito annuo da lavoro dipendente o parasubordinato è pari a 8.500 euro per l’anno 2024.
MINISTERO DEL LAVORO
I punti cardine della riforma del lavoro sportivo
Il Ministero del lavoro in collaborazione con il Ministero per lo Sport e i Giovani ha pubblicato un vademecumcon le definizioni, ambiti di applicazione, tutele previste, adempimenti obbligatori della riforma del lavoro sportivo.
Dal primo luglio scorso la revisione disciplina dei rapporti di lavoro in ambito sportivo è infatti entrata definitivamente in vigore, raggruppando in un quadro unitario le regole applicabili, in modo organico e sistematico.
Il documento è correlato da una serie di risposte alle domande più frequenti,con un rimando alle pagine dedicate dell’urp online del Ministero del Lavoro e delle Politiche per un costante aggiornamento.
CCNL Commercio Confcommercio: sottoscritto accordo integrativo
Perfezionate le tabelle ufficiali degli aumenti retributivi, con la sistemazione degli arrotondamenti
In data 28 marzo 2024 Confcommercio Imprese per l’Italia e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uilcom-Uil, hanno sottoscritto l’accordo integrativo dell’ipotesi del 22 marzo 2024. In materia di classificazione del personale, in virtù della necessità di individuare e condividere i profili formativi relativi alle nuove figure professionali inserite negli artt. 113 e 115 del CCNL, è stato concordato che ai soli fini delle assunzioni in apprendistatoprofessionalizzante l’entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione decorrerà dal 1° giugno 2024.Di conseguenza, fino alla stessa data e per gli stessi fini, restano in vigore le precedenti figure professionali.
Dal punto di vista retributivo sono state perfezionate le tabelle contenenti gli aumenti retributivi, con la sistemazione degli arrotondamenti.
Livello | 01/04/2023 | 01/04/2024 | 01/03/2025 | 01/11/2025 | 01/11/2026 | 01/02/2027 | Totale |
Quadro | 52,08 | 121,53 | 52,08 | 60,76 | 60,76 | 69,44 | 416,65 |
I | 46,92 | 109,47 | 46,92 | 54,74 | 54,74 | 62,56 | 375,35 |
II | 40,58 | 94,69 | 40,58 | 47,35 | 47,35 | 54,11 | 324,66 |
III | 34,69 | 80,94 | 34,69 | 40,47 | 40,47 | 46,25 | 277,51 |
IV | 30,00 | 70,00 | 30,00 | 35,00 | 35,00 | 40,00 | 240,00 |
V | 27,10 | 63,24 | 27,10 | 31,62 | 31,62 | 36,14 | 216,82 |
VI | 24,33 | 56,78 | 24,33 | 28,39 | 28,39 | 32,44 | 194,66 |
VII | 20,83 | 48,61 | 20,83 | 24,31 | 24,31 | 27,78 | 166,67 |
Operatori di vendita
Livello | 01/04/2023 | 01/04/2024 | 01/03/2025 | 01/11/2025 | 01/11/2026 | 01/02/2027 | Totale |
I categoria | 28,32 | 66,08 | 28,32 | 33,04 | 33,04 | 37,76 | 226,56 |
II categoria | 23,78 | 55,48 | 23,78 | 27,74 | 27,74 | 31,70 | 190,22 |
Rispetto ai criteri di assorbimento previsti all’art. 216 del CCNL,le Parti Sociali hanno precisato che l’ultimo comma dell’articolo deve essere interpretato nel senso che l’anticipo (30,00 euro riferiti al IV° livello, da riparametrare per gli altri livelli) in quanto incremento della paga base, e gli importi Una Tantum (350,00 euro riferiti al IV° livello, da riparametrare per gli altri livelli) previsti dal Protocollo straordinario 12 dicembre 2022, non possono essere assorbiti dagli aumenti retributivi, da erogare da aprile 2024 a febbraio 2027, nè dall’Una Tantum, in pagamento a luglio 2024 e luglio 2025, previsti dall’accordo di rinnovo 22 marzo 2024.
Revisione della disciplina delle detrazioni fiscali
L’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 216 del 30 dicembre 2023 (“Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi”), ha apportato alcune modifiche alla disciplina delle detrazioni per oneri, prevedendo,per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro, una riduzione di un importo pari a 260 euro dell’ammontare della detrazione dall’imposta lorda spettante per l’anno 2024, determinato ai sensi dell’articolo 15, comma 3-bis, del TUIR, in relazione a:
qualsiasi altra disposizione fiscale; la disposizione non riguarda le spese sanitarie di cui all’articolo 15,
comma 1, lettera c), del TUIR;
Per i titolari di reddito complessivo superiore a 120.000 euro, la decurtazione va applicata alla detrazione dall’imposta lordache risulta già ridotta per effetto dell’articolo 15, comma 3-bis, del TUIR (“riduzione in proporzione” della detrazione in caso di redditi compresi tra 120.000 e 240.000 euro).