CIRCOLARE 5/2024

 

WEBINAIR il 22 MAGGIO alle 18

 

Webinair.Sul tema di Stage, Tirocinii, apprendistato INCONTRO DI FORMAZIONE IL 22  maggio 2024 alle 18.Oltre noi sarà relatore  il Sig. Lorenzo Sanvito di Progetto Europa. Invieremo link.Ricordiamo inoltre il webinair del 22 Aprile, questo martedì, alle 18 e rialleghiamo link. Il tema saranno tutte le agevolazioni in materia di assunzione.

Webinar Studio Faro e Progetto Europa
Lunedì, 22 aprile · 18:00 – 19:30
Fuso orario: Europe/Rome
Link alla videochiamata: https://meet.google.com/ppb-hukb-hnc

 

 

 

Chiusura studio il 26/04/2024

 

In occasione del Ponte del 25 Aprilelo Studio chiude al pubblico il  venerdì 26/04/2024 rimanendo comunque aperto in remoto via mail per le emergenze. 

Il 26/04/2024  lo Studio non risponderà ai telefoni fissi, ma è attivo  in remoto per assunzioni, cessazioni, trasformazioni distacchi, pratiche concordate, infortuni e/o le emergenze o telefonando al 3481527427 o mandando una mail a faro.paghe@gmail.com.

La mail sarà gestita nel più breve tempo possibile.

Dal 29 Aprile  riprenderà l’attività ordinaria in sede dello Studio.

Per chi ha problemi chiamate il  3481527427 e troveremo una soluzione. 

 

RINNOVI CONTRATTUALI / ELEMENTI DI GARANZIA RETRIBUTIVA /UNA TANTUM

SEGNALIAMO TRA GLI ALTRI I SEGUENTI RINNOVI DI CCNL

COMMERCIO – TERZIARIO  (MINIMI – UNA TANTUM)

EDITORIA (EGR)

ENTI CULTURALI RICREATIVI (EGR)

LEGNO E ARREDAMENTO (UNA TANTUM)

METALMECCANICA ARTIGIANATO (AFAC)

PULIZIA ARTIGIANATO (EDR)

SERVIZI FIDUCIARI (MINIMI – UNA TANTUM)

TELECOMUNICAZIONI (EGR)

TRASPORTO (ICE)

 

Ricezione 730/4 per chi aveva un altro Consulente richiesta Protocollo 730/4 dell’anno scorso e e 770 dell’anno scorso ATTENZIONE SE SERVE VI CONTATTEREMO NOI.

Per le aziende che in passato avevano un alto Consulente è necessario, per poter ricevere in automatico i 730/4 di quest’anno, che comunichiamo all’agenzia delle Entratea breve 1)protocollo invio telematico 770/2023 redditi 2022 (se l’abbiamo fatto noi ce l’abbiamo già,non comunicatecelo, altrimenti è in cassetto fiscale) eProtocollo invio telematico 730/4 dell’anno scorso (il percorso è cassetto fiscale / comunicazioni / 730/4). ATTENZIONE vi contatteremo noi se ci necessitano questi dati.

 

Rapporto biennale sulla situazione del personale (parità di genere): termine di invio prorogato al 15 luglio 2024

La scadenza del 30 aprile 2024 per la trasmissione del rapporto sulla situazione del personale maschile femminile per il biennio 2022-2023 è stata prorogata al 15 luglio 2024. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali lo ha reso noto il 10 aprile scorso. La proroga riguarda in particolar modo le aziende pubbliche e private che occupano più di 50 dipendenti. Infatti, il Codice delle pari opportunità (Decreto Legislativo n. 198/2006), così come modificato dalla Legge 5 novembre 2021, n. 162, prevede per le aziende che occupano oltre 50 dipendenti alla data del 31 dicembre del secondo anno del biennio preso a riferimento, l’obbligo di redigere un rapporto sulla situazione occupazionale maschile e femminile relativa al biennio precedente.

Per le aziende con organici inferiori ai 50 dipendenti, invece, la redazione del rapporto avviene su base volontaria.Il rapporto sulla situazione del personale dev’essere compilato con le seguenti informazioni:

  • identificative dell’azienda e sui contratti collettivi nazionali di lavoro, ovvero anche di secondo livello, applicati;
  • sul numero complessivo di lavoratori occupati al 31 dicembre di ciascun anno del biennio di riferimento;
  • relative alla categoria professionale e livello di inquadramento dei lavoratori occupati, con indicazione di eventuali promozioni e assunzioni avvenute nel secondo anno del biennio preso a riferimento;
  • relative ai lavoratori occupati per categoria professionale e tipo di contratto, in Cassa Integrazione (CIG) e aspettativa;
  • riguardanti assunzioni, cessazioni, trasformazioni dei contratti registrate nel secondo anno del biennio, suddivise per categorie legali di dipendenti;
  • inerenti la formazione del personale;
  • generali sui processi e strumenti di selezione, reclutamento, accesso alla qualificazione professionale e manageriale;
  • relative alle retribuzioni prese a riferimento all’inizio e al termine del biennio considerato, in base alla categoria professionale e al livello di inquadramento dei lavoratori;
  • generali sulle unità nell’ambito comunale, con indicazione del numero di occupati per ciascuna unità produttiva con più di 50 dipendenti.

 

Il modello telematico per il biennio 2022-2023 sarà reso disponibile per la compilazione sul portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al seguente link https://servizi.lavoro.gov.it, a partire dal 3 giugno 2024. La proroga del termine di invio al 15 luglio è, infatti, dovuta alla revisione dell’applicativo informatico al fine di semplificare la presentazione del rapporto, anche grazie a nuove funzionalità di precompilazione e di recupero delle informazioni pregresse. L’accesso all’applicativo deve avvenire esclusivamente tramite SPID o la Carta di Identità Elettronica (CIE) del legale rappresentante dell’azienda o di altro soggetto abilitato.

INPS

Lavoratori dello spettacolo, indennità di discontinuità e regime contributivo

L’INPS, con la circolare n. 56 del 8 aprile 2024 ha fornito un riepilogo del regime contributivo introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 con il D.Lgs. n. 175/2023, recante il riordino degli ammortizzatori sociali in favore dei lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo. Contestualmenteè stata introdotta la nuova indennità di discontinuità IDIS che vale anche per gli intermittenti (senza indennità di disponibilità) e alcuni lavoratori autonomi occasionali.

La circolare fornisce chiarimenti in merito agli effetti sugli obblighi contributivi in conseguenza della cessazione dell’obbligo di versamento del contributo di finanziamento per l’indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS).

 

 

Nuove soglie di reddito ai fini della compatibilità con le prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL

L’INPS, con il messaggio n. 1414 del 9 aprile 2024, ha reso noto i limiti di reddito utili alla percezione della Naspi in caso di svolgimento di attività lavorativa in corso di fruizione, rispettivamente, delle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL.Il cumulo della Naspi con i redditi derivanti da attività lavorativa subordinata, parasubordinata e autonoma, è ammessa a patto che tali attività non generino un reddito da lavoro superiore a quello minimo escluso da imposizione fiscale. Il lavoratore è in ogni caso obbligato a comunicare all’INPS il reddito annuo presunto ai fini della riduzione delle stesse. Alla luce delle novità introdotte in materia di no tax area l’INPS riepiloga i limiti reddituali riferiti agli anni 2023 e 2024 ai fini della compatibilità con le prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL. In particolare: – il limite di reddito annuo da lavoro dipendente o /parasubordinato è pari a 8.173,91 euro per l’anno 2023(invariato rispetto al 2022); –il limite di reddito annuo da lavoro autonomo è pari a 5.500 euro per gli anni 2023 e 2024(invariato rispetto al 2022); –il limite di reddito annuo da lavoro dipendente o parasubordinato è pari a 8.500 euro per l’anno 2024.

 

MINISTERO DEL LAVORO

I punti cardine della riforma del lavoro sportivo

Il Ministero del lavoro in collaborazione con il Ministero per lo Sport e i Giovani ha pubblicato un vademecumcon le definizioni, ambiti di applicazione, tutele previste, adempimenti obbligatori della riforma del lavoro sportivo.

Dal primo luglio scorso la revisione disciplina dei rapporti di lavoro in ambito sportivo è infatti entrata definitivamente in vigore, raggruppando in un quadro unitario le regole applicabili, in modo organico e sistematico.

Il documento è correlato da una serie di risposte alle domande più frequenti,con un rimando alle pagine dedicate dell’urp online del Ministero del Lavoro e delle Politiche per un costante aggiornamento.

 

CCNL Commercio Confcommercio: sottoscritto accordo integrativo

 

Perfezionate le tabelle ufficiali degli aumenti retributivi, con la sistemazione degli arrotondamenti

In data 28 marzo 2024 Confcommercio Imprese per l’Italia e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uilcom-Uil, hanno sottoscritto l’accordo integrativo dell’ipotesi del 22 marzo 2024. In materia di classificazione del personale, in virtù della necessità di individuare e condividere i profili formativi relativi alle nuove figure professionali inserite negli artt. 113 e 115 del CCNL, è stato concordato che ai soli fini delle assunzioni in apprendistatoprofessionalizzante l’entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione decorrerà dal 1° giugno 2024.Di conseguenza, fino alla stessa data e per gli stessi fini, restano in vigore le precedenti figure professionali.
Dal punto di vista retributivo sono state perfezionate le tabelle contenenti gli aumenti retributivi, con la sistemazione degli arrotondamenti. 

Livello

01/04/2023

01/04/2024

01/03/2025

01/11/2025

01/11/2026

01/02/2027

Totale

Quadro

52,08

121,53

52,08

60,76

60,76

69,44

416,65

I

46,92

109,47

46,92

54,74

54,74

62,56

375,35

II

40,58

94,69

40,58

47,35

47,35

54,11

324,66

III

34,69

80,94

34,69

40,47

40,47

46,25

277,51

IV

30,00

70,00

30,00

35,00

35,00

40,00

240,00

V

27,10

63,24

27,10

31,62

31,62

36,14

216,82

VI

24,33

56,78

24,33

28,39

28,39

32,44

194,66

VII

20,83

48,61

20,83

24,31

24,31

27,78

166,67

Operatori di vendita

Livello

01/04/2023

01/04/2024

01/03/2025

01/11/2025

01/11/2026

01/02/2027

Totale

I categoria

28,32

66,08

28,32

33,04

33,04

37,76

226,56

II categoria

23,78

55,48

23,78

27,74

27,74

31,70

190,22

Rispetto ai criteri di assorbimento previsti all’art. 216 del CCNL,le Parti Sociali hanno precisato che l’ultimo comma dell’articolo deve essere interpretato nel senso che l’anticipo (30,00 euro riferiti al IV° livello, da riparametrare per gli altri livelli) in quanto incremento della paga base, e gli importi Una Tantum (350,00 euro riferiti al IV° livello, da riparametrare per gli altri livelli) previsti dal Protocollo straordinario 12 dicembre 2022, non possono essere assorbiti dagli aumenti retributivi, da erogare da aprile 2024 a febbraio 2027, nè dall’Una Tantum, in pagamento a luglio 2024 e luglio 2025, previsti dall’accordo di rinnovo 22 marzo 2024. 

 

Revisione della disciplina delle detrazioni fiscali

 

L’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 216 del 30 dicembre 2023 (“Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi”), ha apportato alcune modifiche alla disciplina delle detrazioni per oneri, prevedendo,per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro, una riduzione di un importo pari a 260 euro dell’ammontare della detrazione dall’imposta lorda spettante per l’anno 2024, determinato ai sensi dell’articolo 15, comma 3-bis, del TUIR, in relazione a:

  1. a) gli oneri per i quali la detrazione delle spese sostenute è fissata nella misura del 19% dal TUIR o da

qualsiasi altra disposizione fiscale; la disposizione non riguarda le spese sanitarie di cui all’articolo 15,

comma 1, lettera c), del TUIR;

  1. b) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all’articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13;
  2. c) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all’articolo 119, comma 4, quinto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Per i titolari di reddito complessivo superiore a 120.000 euro, la decurtazione va applicata alla detrazione dall’imposta lordache risulta già ridotta per effetto dell’articolo 15, comma 3-bis, del TUIR (“riduzione in proporzione” della detrazione in caso di redditi compresi tra 120.000 e 240.000 euro).